Il titolo di precedenza per l'accesso agli asili nido legato alla residenza per 15 anni nella regione Veneto è costituzionalmente illegittimo – Corte Cost. 25 maggio 2018 n° 107
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L'art. 8, comma 4, della L.R. Veneto n. 32 del 1990 disponeva quanto segue: "4. Hanno titolo di precedenza per l'ammissione all'asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione". Tale norma viene impugnata dal Governo per contrarietà all'art. 3 Cost. primo e secondo comma in quanto non tiene conto del reddito, dello stato di occupazione, delle effettive necessità e comunque non essendo dimostrabile un nesso logico fra il requisito richiesto e il servizio erogato.
La Corte Costituzionale, dopo aver esaminato la norma e i lavori preparatori, nonché la disciplina relativa agli asili nido, conclude per la contrarietà all'art. 3 della Costituzione. La sentenza merita un'integrale lettura anche per altri aspetti costituzionali e comunitari che vengono analizzati.
autore: Fossati Cesare
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