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Il padre che si dimostri inaffidabile non è legittimato ad avere contatti continuativi con la figlia – Tribunale di Rimini 27 giugno 2018

Venerdì, 6 Luglio 2018
Giurisprudenza | Minori | Merito
Tribunale di Rimini, sentenza 27 giugno 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In una spinosa causa di divorzio veniva pronunciata sentenza parziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e proseguiva per le statuizioni relative alla figlia: il padre aveva visto pronunciarsi la decadenza dalla patria potestà essendosi allontanato in Messico senza alcuna motivazione per cinque anni, subito dopo la nascita della figlia, ma chiedeva comunque di frequentare la minore. Il Tribunale nella sentenza afferma che in sostanza, essendo il padre tornato e avendo egli mostrato interesse, la pronuncia di decadenza per abbandono dovesse ritenersi superata e che andava valutato in concreto se fosse interesse della figlia mantenere i rapporti con i padre. Il dato fattuale però comprovava un disinteresse del padre verso la figlia nelle normali manifestazioni di affetto (regali per natale o compleanno) e una mancanza totale di contribuzione alle spese, nonostante avesse lui stesso accettato l'importo in sede di separazione consensuale e nella causa si facesse assistere da due CTP e da avvocato di altro distretto. Tale inaffidabilità del padre viene considerata motivo sufficiente per denegare allo stato ogni diritto di frequentazione della figlia.

autore: Fossati Cesare