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Ai fini dell'agevolazione fiscale prima casa è sufficiente che l'immobile de quo sia destinato ad abitazione familiare anche se uno dei coniugi risiede altrove – Cass. 22 giugno 2018 n° 16604

Cass. 22 giugno 2018 n° 16604 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Veniva impugnata la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio in cui veniva respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso un avviso di liquidazione a seguito di revoca dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, nella specie effettuato in comunione dei beni con il coniuge, per non avere ivi trasferito la propria residenza nel termine di diciotto mesi dalla stipula dell'atto. La cassazione accoglie il ricorso affermando che in tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e con riguardo alla disciplina del D.L. n. 12 del 1985, art.2, convertito nella L. 4 maggio 1985, n. 118 (applicabile "ratione temporis"), il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.

autore: Fossati Cesare