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La giurisdizione sull'annullamento della trascrizione delle nozze gay avvenute all'estero è del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. SSUU del 27 giugno 2018 n. 16957

Venerdì, 29 Giugno 2018
Giurisprudenza | Unioni civili
SSUU del 27 giugno 2018 n. 16957 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le questioni sullo status e sulla capacità delle persone, per centenaria tradizione, sono affidate alla decisione del giudice ordinario. Pertanto la decisione sulla possibilità di annullare la trascrizione di un matrimonio fra persone dello stesso sesso è propria del giudice ordinario e non di quello aministrativo. Accolto dunque il ricorso di due donne, coniugatesi in Spagna, che aveva visto trascrivere il loro matrimonio nei registri di stato civile del Comune di Roma ma poi avevano subito l'annullamento della trascrizione per opera del prefetto, organo gerarchicamente superiore al sindaco, secondo la sentenza da loro impugnata. Le SSUU hanno quindi recentemente ammesso che il relativo potere di annullare la trascrizione del matrimonio omosessuale in quanto «sprovvisto di un elemento essenziale, la diversità di sesso dei nubendi», siccome la questione investe direttamente lo "status delle persone" può essere decisa unicamente dal giudice ordinario e non da quello amministrativo.

autore: Zadnik Francesca