inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Si rendono necessari strumenti sanzionatori e percorsi di revisione critica per ridurre l'estrema litigiosità cogenitoriale. Tribunale di Milano, 7 gennaio 2018

Tribunale di Milano, Sez. IX, 7 gennaio 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Procedimento ex art. 337 quinquies c.c.
Ostacoli all'esercizio del diritto di accesso al figlio minore. 
Scarsa consapevolezza in capo ai genitori delle proprie criticità, dinamica relazionale e comunicativa patologica.
Malgrado gli interventi posti in essere per migliorare le competenze e il ruolo di entrambi i genitori, il Tribunale osserva come in concreto non sia stato realizzato alcun passo nel miglioramento delle competenze genitoriali.
La capacità di promuovere l'accesso all'altro genitore risulta fortemente limitata in entrambe le parti.
Si rende necessario un percorso di sostegno alla genitorialità che la coppia dovrebbe assiduamente seguire con modalità congiunte per almeno un anno. La coppia deve essere sostenuta nell'avviare e nel sostenere le capacità di dialogo a vantaggio del figlio, affinché egli non venga più esposto a penose condizioni di scissione materiale ed esistenziale.
In ragione della dinamica della coppia e al fine di scongiurare che il dissidio decisionale tra i genitori possa "paralizzare" le scelte fondamentali per il minore l'Ente affidatario è autorizzato ad assumere decisioni nell'interesse del minore in caso di disaccordo tra i genitori, per quanto concerne: regolamentazione dei tempi con ciascun genitore, questioni scolastiche, attività extrascolastiche, salute.
E' importante che la madre collabori fattivamente per facilitare il passaggio del materiale necessario al figlio per le sue attività (libri, materiale sportivo, ecc...) avendo cura che il minore non sia obbligato a dover passare dalla casa materna la mattina presto prima di recarsi a scuola, condizione che è certamente contraria alla sua serenità. Permanendo atteggiamenti ostativi ed ostacolanti deve procedersi all'ammonimento ex ufficio ex art. 709 ter c.p.c. invitando la parte a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole ed ostativa connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella frequentazione tra padre e figlio.
Quale ulteriore "sanzione punitiva" che funga da deterrente ai comportamenti ostativi ed ostacolanti la frequentazione tra padre e figlio e il legittimo esercizio del diritto di visita paterno deve prevedersi, ex art. 614 bis c.p.c., che la resistente sia condannata a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 30,00 ogni volta in cui il minore sia "costretto a passare dall'abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l'attività sportiva" e sia altresì condannata al pagamento della somma di Euro 50,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva- ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino) non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata (con pernottamento) del mercoledì.

autore: Fossati Cesare