Si rendono necessari strumenti sanzionatori e percorsi di revisione critica per ridurre l'estrema litigiosità cogenitoriale. Tribunale di Milano, 7 gennaio 2018
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Procedimento ex art. 337 quinquies c.c.Ostacoli all'esercizio del diritto di accesso al figlio minore. Scarsa consapevolezza
in capo ai genitori delle proprie criticità, dinamica relazionale e
comunicativa patologica.Malgrado gli interventi posti in essere per migliorare le competenze e il ruolo di
entrambi i genitori, il Tribunale osserva come in concreto non sia stato realizzato alcun passo
nel miglioramento delle competenze genitoriali.La capacità di promuovere
l'accesso all'altro genitore risulta fortemente limitata in entrambe le parti.Si rende necessario un percorso di
sostegno alla genitorialità che la coppia dovrebbe assiduamente
seguire con modalità congiunte per almeno un anno. La coppia deve essere sostenuta nell'avviare e nel sostenere le capacità di
dialogo a vantaggio del figlio, affinché egli non venga più esposto
a penose condizioni di scissione materiale ed esistenziale.In ragione
della dinamica della coppia e al fine di scongiurare che il dissidio
decisionale tra i genitori possa "paralizzare" le scelte
fondamentali per il minore l'Ente affidatario è autorizzato ad assumere decisioni
nell'interesse del minore in caso di disaccordo tra i genitori, per quanto concerne: regolamentazione dei tempi con ciascun genitore, questioni scolastiche, attività
extrascolastiche, salute.E' importante che
la madre collabori fattivamente per facilitare il passaggio del
materiale necessario al figlio per le sue attività (libri,
materiale sportivo, ecc...) avendo cura che il minore non sia
obbligato a dover passare dalla casa materna la mattina presto prima
di recarsi a scuola, condizione che è certamente contraria alla sua
serenità. Permanendo atteggiamenti
ostativi ed ostacolanti deve procedersi all'ammonimento ex ufficio ex art. 709
ter c.p.c. invitando la parte a cessare immediatamente
ogni condotta pregiudizievole ed ostativa connessa alla frapposizione
dei descritti ostacoli nella frequentazione tra padre e figlio.Quale ulteriore "sanzione punitiva" che funga da deterrente ai comportamenti ostativi ed ostacolanti la
frequentazione tra padre e figlio e il legittimo esercizio del
diritto di visita paterno deve prevedersi, ex art. 614 bis c.p.c.,
che la resistente sia condannata a corrispondere al ricorrente la
somma di Euro 30,00 ogni volta in cui il minore sia "costretto
a passare dall'abitazione materna per recuperare il materiale
necessario per la scuola ovvero per l'attività sportiva" e sia altresì condannata al pagamento della somma di Euro 50,00 ogni
volta in cui (in assenza di ragione oggettiva- ad esempio malattia
certificata dal medico/pediatra di base del bambino) non sia
consentito al padre di frequentare il minore nella giornata (con
pernottamento) del mercoledì.
autore: Fossati Cesare
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