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Il valore del diritto di abitazione può essere determinato in base alle tabelle valevoli per fissare il valore del diritto di usufrutto. Cass. 5 giugno 2018, n. 14406

Venerdì, 22 Giugno 2018
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. 5 giugno 2018, n. 14406 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'ambito di un procedimento di scioglimento di comunione ereditaria le parti contestano reciprocamente il valore da attribuirsi al valore del diritto di abitazione del coniuge al momento della divisione. La Corte d'Appello, dopo aver individuato il valore dei beni mediante CTU decideva che il valore del diritto di abitazione dovesse essere quantificato in base al 45% del valore dell'immobile, in base alle tabelle in materia di usufrutto rinvenibili su Internet.

La Suprema Corte rigetta il ricorso stabilendo che, sebbene la disciplina dell'usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per attribuire il legislatore all'usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, tuttavia la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione, ossia di un immobile pacificamente destinato a casa coniugale, e peraltro di una quota indivisa del bene, tenuto conto anche della obiettiva attitudine del bene stesso a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite.

autore: Fossati Cesare