Il riconoscimento di un'invalidità anche rilevante non comporta automaticamente anche il riconoscimento del relativo assegno – Cass. 12 giugno 2018 n° 15303
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Un lavoratore, dopo la diagnosi di una patologia oncologica, proponeva domanda per riconoscimento dell'assegno di invalidità, ottenendo la provvidenza in primo e secondo grado. Ricorre l'INPS alla Suprema Corte, ottenendo una cassazione con rinvio dell'impugnata sentenza. La Cassazione infatti mette in evidenza come il mero riconoscimento di una invalidità non comporti automaticamente la perdita di ogni capacità lavorativa con il conseguente accesso all'assegno di invalidità, ma debba essere invece accertata in concreto se residui una qualche capacità, anche con mansioni differenti.
autore: Fossati Cesare
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