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Non ha diritto all'assegno di mantenimento dalla moglie il marito che ha competenze professionali affermate e può intraprendere attività lavorativa. Cass. del 11 giugno 2018, n. 15166.

Cass. del 11 giugno 2018, n. 15166. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorrente, separato e con una nuova convivenza dalla quale è nata una figlia, non ha diritto all'assegno di mantenimento. La statuizione si fonda sulla ritenuta sua possibilità di svolgere attività lavorativa, per avere esperienza pluriennale nel capo delle investigazioni private, e tale valutazione di fatto è incensurabile in questa sede di legittimità ed è idonea, già da sola, a sorreggere la conclusione. La condanna dello stesso al pagamento del doppio del contributo unificato soggiace al rigetto della doglianza e non è ricorribile per cassazione.

autore: Zadnik Francesca