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Le vicende successive al matrimonio non fanno venir meno la solidarietà post coniugale. Tribunale di Genova 22 febbraio 2018

Giovedì, 7 Giugno 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, sez. IV, sentenza 22 febbraio 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Promosso giudizio di divorzio, il marito chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa e la riduzione del mantenimento per la figlia maggiorenne.
L'assegno di mantenimento in favore della moglie, riconosciuto in sede di separazione, era già stato revocato in sede di modifica, avendo la stessa reperito un'attività lavorativa.
Si costituiva la moglie chiedendo il riconoscimento di un assegno di divorzio.
Il collegio opera un confronto fra le condizioni economiche delle parti, rilevando come non siano peggiorate, secondo quanto prospettato dal ricorrente, le condizioni economiche dello stesso, il quale è anche titolare di un significativo patrimonio immobiliare e vive in un appartamento di 200 mq.
La moglie viceversa non risulta titolare di immobili, aveva lavorato prima del matrimonio e in coincidenza con la crisi coniugale aveva reperito un'occupazione; in seguito l'assegno di mantenimento era stato revocato, ma la stessa aveva poi perso il lavoro.
Inoltre la moglie aveva subito un intervento chirurgico a seguito di malattia oncologica.
Per il Tribunale l'intervenuto ritiro della moglie dal mondo del lavoro è coinciso con il prevalente accudimento della figlia.
In queste condizioni - nonostante Cass. 11504/2017 - per il Tribunale genovese non sussiste una condizione di autosufficienza della moglie e va previsto un assegno divorzile.

Gli accordi patrimoniali assunti in sede di separazione che esulano dal suo contenuto essenziale, essendo espressione della libera autonomia delle parti, rientrano nei contratti atipici, essi pertanto possono essere modificati solo con l'accordo delle parti.

autore: Fossati Cesare