E' efficace anche in Italia il divorzio straniero che preveda una tempistica più breve rispetto all'Italia– Cass. 21 maggio 2018 n° 12473
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La Corte d'appello di Venezia dichiarava l'efficacia nel territorio della Repubblica italiana di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Galati (Romania) come integrata dal provvedimento di chiarimenti pronunciato dallo stesso Tribunale : detti provvedimenti avevano dichiarato l'annullamento del matrimonio celebrato ed iscritto nel registro di stato civile del Comune della località di Radiu, ponendo a carico del marito l'obbligo di versare alla ex moglie l'assegno percentuale del 33% del suo reddito realizzato mensilmente per il mantenimento dei figli, di cui il 16% per ciascuno. La Corte di appello, verificata la ritualità della notifica, procedeva alla delibazione della sentenza straniera, a norma dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Avverso questa decisione il marito ricorre per Cassazione, sostenendo, fra le altre cose, come non sarebbe stata possibile la delibazione di un divorzio cd "lampo" come quello ottenuto ai sensi della legge rumena, in quanto contrario all'ordine pubblico italiano.
La Cassazione rigetta la doglianza affermando che in tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi. Nel caso di specie, tra l'altro, la sentenza straniera era stata assunta sull'accordo delle parti, che è certamente sintomatico del definitivo venir meno della comunione di vita .
autore: Fossati Cesare
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