Contrasti sulla residenza del figlio determinano interventi giudiziari su più livelli. Tribunale di Milano, 28 novembre 2017
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Cessazione della convivenza. Regolamentazione dell'affido della prole minorenne. Contrapposte domande di collocamento preferenziale. Insanabile contrasto.Disposta CTU sulle parti e sul minore al fine di valutare le capacità dei genitori.La scelta in ordine alla residenza del minore deve essere condivisa.La decisione unilaterale di un genitore che si trasferisca con il figlio senza il consenso dell'altro è illegittima.Tale condotta consente al Tribunale di procedere all'applicazione - anche d'ufficio - delle
sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c. e in particolare all'ammonimento dall'astenersi dal porre in essere
comportamenti contrari alla genitorialità condivisa, nonché alla condanna al pagamento in favore della Cassa delle
Ammende dell'importo di Euro 2.700,00 trattandosi di comportamento
che ha ostacolato il corretto esercizio della
responsabilità genitoriale.Tuttavia dall'applicazione di una sanzione per comportamento illegittimo non può discendere un danno per il minore e la valutazione in ordine all'adeguatezza genitoriale è altra e diversa.Il
minore pertanto avrà residenza stabile, anche ai fini della residenza
anagrafica, presso la madre, ma per riequilibrare siffatto assetto il
padre avrà con sé il minore almeno 3 week-end al mese dal venerdì
all'uscita della scuola alla domenica sera; un maggior numero di
giorni nelle vacanze natalizie e pasquali, tutti i ponti e nelle
vacanze estive periodi di 15 giorni consecutivi in alternanza con la
madre.
autore: Fossati Cesare
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