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Contrasti sulla residenza del figlio determinano interventi giudiziari su più livelli. Tribunale di Milano, 28 novembre 2017

Mercoledì, 23 Maggio 2018
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Merito
Tribunale di Milano, IX sezione, decreto 28 novembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Cessazione della convivenza. Regolamentazione dell'affido della prole minorenne. Contrapposte domande di collocamento preferenziale. Insanabile contrasto.
Disposta CTU sulle parti e sul minore al fine di valutare le capacità dei genitori.
La scelta in ordine alla residenza del minore deve essere condivisa.
La decisione unilaterale di un genitore che si trasferisca con il figlio senza il consenso dell'altro è illegittima.
Tale condotta consente al Tribunale di procedere all'applicazione - anche d'ufficio - delle sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c. e in particolare all'ammonimento dall'astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alla genitorialità condivisa, nonché alla condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende dell'importo di Euro 2.700,00 trattandosi di comportamento che ha ostacolato il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
Tuttavia dall'applicazione di una sanzione per comportamento illegittimo non può discendere un danno per il minore e la valutazione in ordine all'adeguatezza genitoriale è altra e diversa.
Il minore pertanto avrà residenza stabile, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, ma per riequilibrare siffatto assetto il padre avrà con sé il minore almeno 3 week-end al mese dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera; un maggior numero di giorni nelle vacanze natalizie e pasquali, tutti i ponti e nelle vacanze estive periodi di 15 giorni consecutivi in alternanza con la madre.

autore: Fossati Cesare