I requisiti per l'assegno divorzile attengono alla mancanza di mezzi adeguati o di impossibilità di procurarseli e prescindono dal "tenore di vita". Tribunale di Matera, 7 marzo 2018.
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Il Tribunale di Matera, nella determinazione della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegno divorzile, prende come riferimento solo i presupposti previsti dalla legge 898/1970 in merito in particolare al requisito della «mancanza di mezzi adeguati o di im-possibilità oggettiva di
procurarseli»: previsione che introduce eccezione alla generale interruzione di ogni rapporto fra i coniugi con la fine del vincolo matrimoniale. La natura eccezionale della previsione, non può
essere applicata oltre i casi in esso considerati, né può essere estesa
interpretativamente. Dopo il divorzio cessano gli obblighi fra i coniugi da ogni punto di vista, a patto che non vi siano esigenze date dalla mancanza di mezzi di sussistenza o dall'impossibilità di procurarseli. E' solo ed esclusivamente su questi perni che debbono incentrarsi l'an ed il quantum dell'assegno divorzile e non su altri criteri interpretativi come quello del "tenore di vita" tenuto in costanza di matrimonio.
autore: Zadnik Francesca
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