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Assegno divorzile e spettanza quota Tfr. Per goderne è sufficiente che venga riconosciuto il diritto all'assegno al momento della domanda. Cass. del 20 febbraio 2018 n. 4107

Venerdì, 18 Maggio 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. del 20 febbraio 2018 n. 4107 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per la Cassazione, corretta è la previsione della quota di liquidazione e di TFR riconosciuta alla prima moglie, per la quale la sentenza che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio era già avvenuta prima della morte del coniuge ed il giudizio era proseguito solo per la quantificazione dell'assegno divorzile. Nelle more di tal giudizio interveniva il decesso dell'ex coniuge, che nel frattempo aveva contratto nuove nozze. La spettanza della quota del tfr è pertanto fatta salva dalla sentenza che riconosce la cessazione del vincolo matrimoniale e non dal passaggio in giudicato del provvedimento che dichiara la spettanza dell'assegno divorzile. La Cassazione infatti ammette che, in effetti la legge non prevede, ai fini del riconoscimento del diritto all'attribuzione di una porzione della pensione di reversibilità che, al momento in cui la domanda è proposta, sia intervenuto l'accertamento della spettanza dell'assegno divorzile, in favore dell'istante, mediante pronuncia avente efficacia di giudicato.

autore: Zadnik Francesca