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Il nuovo orientamento della Cassazione sul tenore di vita non è sufficiente a modificare gli impianti decisori di giudicati precedenti. Tribunale di Mantova, I sez, 24 aprile 2018.

Giovedì, 17 Maggio 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità | Merito
Tribunale di Mantova, sent. 24 aprile 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella causa per la modifica o revoca dell'assegno divorzile instaurata da un uomo nei confronti dell'ex moglie, viene citata fra gli elementi a supporto della richiesta la considerazione che l'importo dell'assegno, pari all'epoca (2004) ad € 350,00.= ad oggi rivalutato in € 411,47 sarebbe stato determinato sul parametro del "tenore di vita" tenuto dalla stessa in costanza di matrimonio. L'uomo affermava che quelle somme erano ingiustificate anche alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale in itinere che escludeva il riferimento al tenore di vita in costantza di matrimonio per la determinazione dell'assegno divorzile. Il tribunale di merito respinge questa visione, sostenendo che nemmeno alla legge è consentito modificare retrottivamente situazioni coperte dal giudicato solo su base di un modificato orientamento giurisprudenziale, in assenza di altri elementi. Il ricorso viene pertanto respinto.

autore: Zadnik Francesca