La condizione economica del coniuge obbligato assume rilievo solo se il richiedente non ha mezzi adeguati. Tribunale di Roma, 26 settembre 2017
Assegno di divorzio. Giudizio sull'an e sul quantum.Il giudice chiamato a decidere in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, deve verificare: 1) nella fase dell'an debeatur - improntata al principio dell'autoresponsabilità economica - se la domanda soddisfa i requisiti di legge: mancanza di mezzi adeguati o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica, desunta dai principali indici.2) nella fase del quantum, informata al principio di solidarietà economica, deve tener conto di tutti gli indici indicati dalla norma.La condizione economica del coniuge eventualmente obbligato assume rilevanza solo ed esclusivamente all'esito positivo della prima verifica.Ove la richiedente l'assegno sia economicamente autonoma, a nulla vale l'eventuale disparità economica fra i coniugi.
editor: Fossati Cesare
|
Mercoledì, 13 Maggio 2026
Accollo del mutuo in separazione consensuale e mancata previsione nel divorzio - ... |
|
Giovedì, 26 Marzo 2026
La funzione degli ordini di protezione - Tribunale di Pavia, Sez. III, ... |
|
Mercoledì, 11 Marzo 2026
Beneficia del regime di esenzione previsto dall'art. 19, l. n. 74 del ... |
|
Lunedì, 9 Marzo 2026
Inosservanza dell’obbligo di fedeltà e onere della prova - Tribunale di Campobasso, ... |



