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La condizione economica del coniuge obbligato assume rilievo solo se il richiedente non ha mezzi adeguati. Tribunale di Roma, 26 settembre 2017

Giovedì, 10 Maggio 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Tribunale di Roma, sentenza 26 settembre 2017 n. 18063 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Assegno di divorzio. Giudizio sull'an e sul quantum.
Il giudice chiamato a decidere in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, deve verificare: 1) nella fase dell'an debeatur - improntata al principio dell'autoresponsabilità economica - se la domanda soddisfa i requisiti di legge: mancanza di mezzi adeguati o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica, desunta dai principali indici.
2) nella fase del quantum, informata al principio di solidarietà economica, deve tener conto di tutti gli indici indicati dalla norma.
La condizione economica del coniuge eventualmente obbligato assume rilevanza solo ed esclusivamente all'esito positivo della prima verifica.
Ove la richiedente l'assegno sia economicamente autonoma, a nulla vale l'eventuale disparità economica fra i coniugi.

autore: Fossati Cesare