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Non può rimanere in Italia la donna albanese con figlia minore, se non sussistono situazioni di gravità tale da metterne a rischio l'incolumità al rientro nel paese di origine. Cass. del 2 maggio 2018 n. 10420.

Venerdì, 4 Maggio 2018
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità
Cass. del 2 maggio 2018 n. 10420. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non ci sono gli estremi per l'autorizzazione a permanere sul territorio dello stato ex art. 31 co 3 l 286 del 1998 per la donna, priva del permesso di soggiorno e di un'occupazione lavorativa, a cui sia stata negata l'autorizzazione alla permanenza in Italia, madre di una minore di sei anni. Per tale provvedimento è necessaria la presenza di elementi eccezionali inerenti gravi condizioni della minore, che indichino un suo rischio specifico al rientro nel paese di origine o che attengano alle condizioni di salute. Nel caso di specie la donna era priva di lavoro e la figlia, appena iscritta a scuola, secondo la Corte non aveva ancora instaurato con l'ambiente circostante e le persone un rapporto significativo.

autore: Zadnik Francesca