inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La nomina di curatore speciale per il figlio minore è necessaria soltanto quando il genitore si trovi in posizione di contrasto effettivo e non quando dall'atto ne possa conseguire un vantaggio per entrambi - Cass. 5 aprile 2018, n. 8438

Venerdì, 27 Aprile 2018
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Cass. 5 aprile 2018, n. 8438 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Su ricorso di un istituto di credito il Tribunale di Siracusa dichiarava l'inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., dell'atto con cui i coniugi avevano donato alle figlie. un terreno: la Corte di Appello di Catania ha rigettato l'appello con cui una delle figlie aveva dedotto la nullità del giudizio di primo grado per vizio di costituzione del rapporto processuale, conseguente al fatto che, essendo ella ancora minorenne, l'atto di citazione era stato indirizzato - quali legali rappresentanti - ai suoi genitori che, tuttavia, si trovavano in conflitto di interessi con lei. La doglianza viene disattesa e la questione viene portata al vaglio della Suprema Corte.
La Cassazione rigetta il ricorso evidenziando che "il conflitto d'interessi tra padre e figlio minore che legittima la nomina di un curatore speciale sussiste soltanto quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto, nel senso che l'interesse proprio del rappresentante, rispetto all'atto da compiere, mal si concili con quello del rappresentato", cosicché "il conflitto in questione non si configura quando, pur avendo tali soggetti un interesse proprio e distinto al compimento dell'atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambi, per cui i due interessi, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, siano tra loro concorrenti e compatibili". Tale principio è stato ribadito e sviluppato dalla citata Cass. n. 1721/2016 che, affermando la necessità di un accertamento in concreto sulla sussistenza del conflitto, ha superato i precedenti che avevano ritenuto rilevante una incompatibilità di interessi "anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività", postulando la necessità di una verifica "in astratto ed "ex ante" secondo l'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto e "a posteriori" alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa"


autore: Fossati Cesare