Gli eredi non possono impugnare una donazione orale del de cuius alla quale abbiano dato anche solo in parte esecuzione – Cass. 12 aprile 2018 n° 9091
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La compagna more uxorio del de cuius chiamava in giudizio gli eredi del defunto, deducendo che egli
aveva prima di morire assunto la determinazione di donarle la somma di C 120.000,00, precisando che
gli eredi, resi edotti della volontà del defunto, vi avevano prontamente dato parziale attuazione, versando la somma di C 50.200,00, formalizzando per iscritto poi l'impegno a pagare la differenza. Essendo poi mancato l'adempimento spontaneo, la signora dì ne domandava l'adempimento. La domanda veniva rigettata in primo grado ed accolta in sede di appello.
Interpongono dunque gli eredi ricorso per Cassazione con articolati motivi che vengono tutti rigettati, anche perché in buona sostanza si tentava un nuovo esame del merito. La Suprema Corte conferma che ai sensi dell'art. 799 c.c. qualora gli eredi abbiano dato volontaria esecuzione ad una donazione nulla, anche per difetto di forma come in questo caso, non possono più impugnarla e che l'art. 799 c.c. consente la convalidazione della donazione nulla «da qualsiasi causa dipenda». Se il donante abbia manifestato la precisa volontà di donare un determinato bene e il donatario abbia accettato, è convalidabile non solo la donazione non per atto pubblico o per atto pubblico nullo come tale, ma anche la donazione puramente orale.
autore: Fossati Cesare
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