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Accettazione con beneficio d'inventario, fattispecie a formazione progressiva con ricadute sui diritti dei creditori. Cass. 12 aprile n. 9099

Lunedì, 23 Aprile 2018
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 gennaio – 12 aprile 2018, n. 9099 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Con l'accettazione, seppur beneficiata, il dichiarante acquisisce la qualità di erede; mentre la responsabilità limitata è condizionata alla tempestiva predisposizione dell'inventario.
Il creditore del de cuius aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'erede beneficiato, il quale non aveva proposto opposizione al decreto. Il chiamato all'eredità aveva invece proposto opposizione all'esecuzione, eccependo non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell'inventario.
Il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione al provvedimento monitorio precludeva, ad avviso della ricorrente, che la detta limitazione di responsabilità potesse essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione.
Di contrario avviso i giudici.
Se è vero che il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i soli fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo, ne discende che esso non può coprire anche i fatti successivi, nella specie il termine per la redazione dell'inventario non era ancora scaduto.

autore: Fossati Cesare