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Il miglioramento delle condizioni economiche di un coniuge non porta automaticamente alla riduzione dell'assegno di mantenimento della prole a carico dell'altro genitore– Cass. Ord. 19 febbraio 2018 n° 3926

Giovedì, 12 Aprile 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. Ord. 19 febbraio 2018 n° 3926 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte d'Appello di Brescia provvedeva alla riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della madre posto a carico del padre del minore, avvocato civilista in Milano, a fronte dell'aumento delle possibilità economiche della madre. La Suprema Corte evidenzia contraddizioni nell'impugnata sentenza, atteso che la Corte d'Appello, dopo aver ritenuto non verosimili la dichiarazione dei redditi del padre a fronte di altri elementi di fatto e dopo aver dato atto che il minore, ormai adolescente, aveva sicuramente necessità maggiori, provvedeva comunque alla riduzione dell'assegno sulla base del solo elemento consistente nel miglioramento delle condizioni economiche della madre. La sentenza viene dunque cassata sulla base del principio secondo cui la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato e, pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.

autore: Fossati Cesare