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Nella divisione giudiziale di eredità il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., non ha carattere assoluto, ma è derogabile in base a valutazioni discrezionali – Cass. 15 gennaio 2018 n° 726

Giovedì, 12 Aprile 2018
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. 15 gennaio 2018 n° 726 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un giudizio di divisione ereditaria si procedeva con l'ausilio di CTU alla predisposizione dei lotti di valore omogeneo, ma il Tribunale procedeva all'assegnazione senza procedere all'estrazione a sorte, motivando peraltro la scelta sulla base di considerazioni di fatto relative alla qualità di detti immobili.

Uno degli assegnatari, che si era visto attribuire un lotto che comportava il versamento di un conguaglio in denaro, appellava la decisione e, al rigetto del gravame da parte della Corte d'Appello, interponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte conferma la correttezza delle decisioni delle Corti territoriali affermando che va esclusa anche la dedotta violazione dell'art. 729 c.c. il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c., a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.

autore: Fossati Cesare