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Il conflitto d'interessi genitori-figli va valutato in concreto nella fattispecie, non può evincersi in astratto. Cass. 5 aprile 2018, n. 8438

Giovedì, 12 Aprile 2018
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 gennaio – 5 aprile 2018, n. 8438 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'impugnare la sentenza con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria della banca avverso l'atto di donazione di un terreno effettuato dai genitori alle figlie, una di queste, divenuta maggiorenne, lamentava che il giudice non avesse valutato la situazione di conflitto d'interesse genitori-figli e la necessità di nomina di un curatore speciale, evidenziando il vizio di costituzione del rapporto processuale, dal momento che i genitori erano rimasti contumaci.
La Cassazione conferma la pronuncia di rigetto della Corte d'Appello: il conflitto di interessi va valutato in concreto e non ex ante in astratto. 
Nel caso di specie non si profilavano situazioni di conflitto, essendo l'interesse dei genitori convergente con quello delle figlie nel fine di sottrarre l'atto di donazione alla revocatoria.

autore: Fossati Cesare