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E' comunque reato accedere alle informazioni sulle capacità economiche dell'altro coniuge sul conto corrente on line anche se tramite credenziali internet conosciute. Cass. Pen. 30 marzo 2018 n. 14627.

Cass. Pen. 30 marzo 2018 n. 14627. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è scriminato dall'art 51 c.p. (diritto di difesa) il comportamento del soggetto che, in un giudizio di separazione personale dei coniugi, acceda più volte alle notizie sul saldo del conto corrente della moglie per apprendere notizie utili alla propria difesa in giudizio. La cassazione sostiene infatti che sia sempre indebito l'accesso alle informazioni riservate di un soggetto, e che la relativa documentazione ottenuta, anche se si possedevano lecitamente le password per accedervi, non possa essere utilizzata in giudizio. La Suprema Corte infatti ribadisce orientamento consolidato sull'interpretazione dell'rt 51 c.p. "la norma in parola non può operare sino a consentire - a chi invochi una pur lata estensione del diritto di difesa - intromissioni indebite nella sfera di riservatezza di una controparte processuale: la condotta di cui si adduce l'irrilevanza penale, per essere scriminata, deve pur sempre costituire una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto che si pretende aver esercitato (v. Cass., Sez. VI, n. 14540 del 02/12/2010, Pafadnam, nonché Cass., Sez. V, n. 52075 del 29/10/2014, Lazzarinetti)."


autore: Zadnik Francesca