L'amministratore di sostegno, debitamente autorizzato, può nominare il difensore di fiducia nel processo penale a carico del beneficiario. Cass. Pen. 25 gennaio 2018 n. 3659.
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La nomina di amministratore di sostegno a beneficio del soggetto fragile o con disabilità non implica la sua incapacità di essere parte attiva nel processo penale a suo carico. L'amministratore di sostegno nominato, pertanto, se debitamente autorizzato da parte del giudice tutelare, può nominare un difensore di fiducia per il beneficiario che gli consenta di partecipare attivamente al processo. La Suprema Corte afferma così il seguente principio di diritto "ove l'indagato (o l'imputato) sia sottoposto all'istituto assistito
dell'amministrazione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia
venga effettuata dall'amministratore dell'imputato espressamente
autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna
violazione del diritto di difesa; ne consegue che, competendo al giudice
tutelare conformare i poteri dell'amministratore, eventualmente
attribuendogli espressamente la facoltà di nominare un difensore
fiduciario all'amministrato nel processo penale ove ritenuto necessario
in relazione alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze
di protezione di quest'ultimo, la nomina fiduciaria eseguita
dall'amministratore garantisce al beneficiario la scelta del
professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo"
Si ringrazia l'Avv. Laura Provenzali del Foro di Genova per la cortese segnalazione
editor: Zadnik Francesca
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