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L'amministratore di sostegno, debitamente autorizzato, può nominare il difensore di fiducia nel processo penale a carico del beneficiario. Cass. Pen. 25 gennaio 2018 n. 3659.

Cass. Pen. 25 gennaio 2018 n. 3659. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La nomina di amministratore di sostegno a beneficio del soggetto fragile o con disabilità non implica la sua incapacità di essere parte attiva nel processo penale a suo carico.  L'amministratore di sostegno nominato, pertanto, se debitamente autorizzato da parte del giudice tutelare, può nominare un difensore di fiducia per il beneficiario che gli consenta di partecipare attivamente al processo. La Suprema Corte afferma così il seguente principio di diritto "ove l'indagato (o l'imputato) sia sottoposto all'istituto assistito dell'amministrazione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall'amministratore dell'imputato  espressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa; ne consegue che, competendo al giudice tutelare conformare i poteri dell'amministratore, eventualmente attribuendogli espressamente la facoltà di nominare un difensore fiduciario all'amministrato nel processo penale ove ritenuto necessario in relazione alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione di quest'ultimo,  la nomina fiduciaria eseguita dall'amministratore garantisce al beneficiario la scelta del professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo"
Si ringrazia l'Avv. Laura Provenzali del Foro di Genova per la cortese segnalazione

editor: Zadnik Francesca