Rimessa alla Corte Costituzionale la questione relativa alla possibilità di compiere donazioni da parte di un beneficiario di ads – Trib. Vercelli 19 febbraio 2018
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Il Giudice Tutelare procede all'audizione di una beneficiaria che voleva procedere ad una donazione di denaro in favore di una nipote e voleva accantonare eguale somma per l'altro nipote. A tale operazione era favorevole anche l'amministratore di sostegno, il quale esponendo la situazione economica della beneficiaria, assolutamente tranquilla, e sostenendo che, in difetto di provvedimento ad hoc, la stessa conservasse la capacità di donare, nulla obiettava al soddisfo di tale desiderio. Il Giudice Tutelare non condivide le affermazioni dell'ads in punto di diritto sostenendo che l'art. 774, comma 1, del codice civile prevede che "non possono fare donazioni coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni", con alcune eccezioni previste espressamente e ritiene dunque che per i beneficiari di amministrazione di sostegno, la norma di diritto positivo applicabile sia, e resti, l'art. 774, comma 1, c.c. Ritiene peraltro, con dovizia di argomentazioni, che tale norma contrasti con gli artt. 2 e 3 della Costituzione.Rimette dunque la questione alla Corte Costituzionale.
autore: Fossati Cesare
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