L'età avanzata di per sé non costituisce presupposto per la nomina di un amministratore di sostegno – Tribunale di Modena 16 marzo 2018
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I figli domandano la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, affermando che egli si fosse lasciato andare in comportamenti discutibili ascrivibili a decadimento cognitivo senile. Si costituiva il padre sostenendo di non avere alcuna patologia e sostenendo che la richiesta dei figli traeva origine da contrasti generazionali circa anche la gestione dell'azienda familiare. Sentito in udienza il potenziale beneficiario il GT si formava il convincimento che nessuna patologia lo affliggesse se non l'età avanzata, la quale, dice il decreto in esame con una attenta analisi della normativa e giurisprudenza sul punto, pacificamente non può costituire di per sé presupposto per la misura di protezione qualora non si concretizzi in una incapacità di provvedere ai propri interessi.
editor: Fossati Cesare
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