La quota del TFR spetta se liquidato a partire dalla domanda di divorzio, non per il periodo precedente. Cass. 22 marzo 2018, n. 7239
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L'ex coniuge divorziato, titolare di assegno di divorzio, ha diritto alla quota del TFR dell'obbligato solo ove la liquidazione sia avvenuta successivamente alla proposizione della domanda di divorzio.L'espressione,
contenuta nell'art. 12-bis della legge 10 dicembre 1970, n. 898,
secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine
rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza", implica che tale diritto copre tutto il periodo che va dalla proposizione della domanda di divorzio e per l'avvenire, ma non può retroagire a periodo addirittura precedente la presentazione della domanda di divorzio.
editor: Fossati Cesare
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