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La quota del TFR spetta se liquidato a partire dalla domanda di divorzio, non per il periodo precedente. Cass. 22 marzo 2018, n. 7239

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 febbraio – 22 marzo 2018, n. 7239 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'ex coniuge divorziato, titolare di assegno di divorzio, ha diritto alla quota del TFR dell'obbligato solo ove la liquidazione sia avvenuta successivamente alla proposizione della domanda di divorzio.
L'espressione, contenuta nell'art. 12-bis della legge 10 dicembre 1970, n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza", implica che tale diritto copre tutto il periodo che va dalla proposizione della domanda di divorzio e per l'avvenire, ma non può retroagire a periodo addirittura precedente la presentazione della domanda di divorzio.

autore: Fossati Cesare