Avverso la revoca di nomina di amministrazione di sostegno da parte dell'Ente pubblico che aveva delegato un professionista non sono esperibili i rimedi processuali ordinari. Cass. ord. 5 marzo 2018 n. 5123.
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Non è impugnabile con i tradizionali mezzi impugnatori la sostituzione dell'ammnistratore di sostegno determinata dall'ente pubblico che era ab origine stato individuato dal giudice tutelare come amministratore d sostegno di un soggetto fragile. La sostituzione del professionista che era stato delegato dall'ente a svolgere le mansioni di amministratore di sostegno, come previsto dalla legge, che stabilisce che anche un ente pubblico possa essere nominato Ads e che possa poi delegare una persona fisica che legittimamente e praticamente svolga le funzioni, era stata necessaria per gravi lacune nella gestione patrimoniale e contabile del beneficiario.
La cassazione ritiene però che l'impugnazione della sostituzione effettuata dall'Ente non possa ritenersi esperibile con i mezzi ordinari di impugnazione poichè trattasi di attività di sostituzione di un delegato, come tale attività meramente amminstrativa ed ordinatoria e che nulla ha a che fare con attività di apertura o chiusura del procedimento di amministrazione di sostegno, provvedimenti invece aventi requisito della definitività e pertanto impugnabili nanti l'organo gerarchicamente sovraordinato.
editor: Zadnik Francesca
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