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Il danno aquiliano da violazione dei doveri coniugali è ammissibile ma deve essere rigorosamente dimostrato – Cass. 23 febbraio 2018 n° 4470

Sabato, 17 Marzo 2018
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità
Cass. Civ. sez. I  23 febbraio 2018 n° 4470 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La moglie tradita chiede nel corso del giudizio di separazione l'addebito della stessa nonchè il risarcimento del danno ex art. 2043 e 2059 c.c. L'addebito viene pronunciato, mentre il risarcimento del danno aquliano non viene concesso nè in primo nè in secondo grado: viene dunque proposto ricorso In Cassazione. Non è dato conoscere i fatti ma la sentenza fa comprendere che la condotta maritale fosse stata caratterizzata da episodi connotati da estrema gravità, tanto che non pare venire in discussione che vi sia stata una violazione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti quale l'onore il e il decoro della moglie. Ciò che viene però sottolineato dalla Suprema Corte è che non basta la prova della condotta contra legem, il danno deve essere specificamente dimostrato con rigore nell'an e nel quantum, non potendon essere ravvisato in re ipsa.

autore: Fossati Cesare