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L'atto di cointestazione di un rapporto bancario può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi – Cass. 28 febbraio 2018 n. 4682

Sabato, 17 Marzo 2018
Giurisprudenza | Donazione | Legittimità | Merito
Cass. civ. Sez. II, 28 febbraio 2018, n. 4682 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La vicenda si fonda su una contesa relativa alla cointestazione di un conto, del quale una parte chiedeva l'attribuzione della metà del saldo mentre l'altra si opponeva alla ricostruzione prospettata da controparte quale donazione indiretta. La Cassazione conferma quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Potenza del 16.12.17 già pubblicata sul sito. L'atto di cointestazione di un conto corrente e del relativo saldo a firma disgiunta , con provvista proveniente dalle risorse di una parte, con firma e disponibilità disgiunte, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi. Deve dunque essrre accertato che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario: non è sufficiente dunque dimostrare il compimento del'atto, ma occorre dimostrare la volontà ad esso sottesa.

autore: Fossati Cesare