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Non si è tenuti al mantenimento del figlio maggiorenne, se lo stesso al termine del ciclo di studi, è diventato avvocato si è iscritto all'albo professionale. Cass. del 5 marzo 2018 n. 5088

Giovedì, 8 Marzo 2018
Giurisprudenza | Mantenimento | Legittimità
Cass. del 5 marzo 2018 n. 5088 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Cassazione accoglie le doglianze del padre di un neo avvocato che, conclusi gli studi ed iscrittosi al relativo albo professionale, chiedeva di essere dichiarato non più tenuto a corrispondere al figlio le somme previste per il suo mantenimento. L'esistenza dell'iscrizione all'albo professionale e l'effettiva attività di avvocato svolta dal giovane presso uno studio legale, nonchè l'esistenza di alcuni conti correnti a nome del figlio sui quali erano presenti somme derivanti dalla sua attività lavorativa hanno convinto la Corte che fosse stato errato l'operato dei giudici di merito, che avevano ritenuto che tali circostanze (l'aver terminato il percorso di studi ed il conseguente avvio della professione forense) non fossero sufficienti a comprovare l'indipendenza economica del neoavvocato, rigettando l'istanza di informativa, avanzata dallo stesso padre, sui conti correnti e depositi bancari del figlio. La Corte d'appello dovrà, pertanto, tenendo conto del più recente indirizzo ermeneutico in tema di mantenimento dei figli maggiori di età di cui all'art 147 cc, e consentire al padre di fornire la prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio neoavvocato.

autore: Zadnik Francesca