E' il medico che deve prendere decisioni sui trattamenti salvavita da attuare per il paziente. Non il giudice o l'amministratore di sostegno. Trib di Modena, ord del 18 gennaio 2018.
Data
la necessità di sottoporre a tracheotomia un soggetto affetto da
grave patologia, l'amministratore dello stesso chiedeva al giudice
tutelare l'autorizzazione a prestare consenso informato per
tale pratica medica, necessaria per la sopravvivenza del
beneficiario. Secondo il giudice tutelare però, in questo caso, l'istanza non può essere accolta. Infatti appare
sussistente uno stato di necessità, essendo indispensabile compiere un atto che compete solo
alla responsabilità del personale medico-sanitario, cioè l'
assicurare al paziente cure necessarie alla sua sopravvivenza senza che il consenso informato
della persona in materia possa essere sostituito e surrogato dall' a.
d. s. L'intervento
salva vita a beneficio del paziente, volto
alla sua tracheotomizzazione, è l'unico che garantisca chance di vita al beneficiario, difettando nel caso di specie alternative terapeutiche di
sorta; L'ads non è in grado, neppure autorizzato dal g.t., di comprendere le necessità medico sanitarie nè le motivazioni scientifiche che hanno portato a tale scelta.
Il
giudice tutelare quindi ritiene che l'istanza dell'ads non possa
essere accolta, poichè compete alla responsabilità del personale
medico-sanitario assicurare al paziente cure necessarie alla sua
sopravvivenza sussistendo uno stato di necessità, senza che il
consenso informato della persona in materia possa essere sostituito e
surrogato dall' a. d. s.
editor: Zadnik Francesca
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