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E' il medico che deve prendere decisioni sui trattamenti salvavita da attuare per il paziente. Non il giudice o l'amministratore di sostegno. Trib di Modena, ord del 18 gennaio 2018.

Trib di Modena, ord del 18 gennaio 2018. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 Data la necessità di sottoporre a tracheotomia un soggetto affetto da grave patologia, l'amministratore dello stesso chiedeva al giudice tutelare l'autorizzazione a  prestare consenso informato per tale pratica medica, necessaria per la sopravvivenza del beneficiario. Secondo il giudice tutelare però, in questo caso, l'istanza non può essere accolta. Infatti appare sussistente uno stato di necessità, essendo indispensabile compiere un atto che compete solo alla responsabilità del personale medico-sanitario, cioè l' assicurare al paziente cure necessarie alla sua sopravvivenza senza che il consenso informato della persona in materia possa essere sostituito e surrogato dall' a. d. s. L'intervento salva vita a beneficio del paziente, volto alla sua tracheotomizzazione, è l'unico che garantisca chance di vita al beneficiario, difettando nel caso di specie alternative terapeutiche di sorta; L'ads non è in grado, neppure autorizzato dal g.t., di comprendere le necessità medico sanitarie nè le motivazioni scientifiche che hanno portato a tale scelta.
Il giudice tutelare quindi ritiene che l'istanza dell'ads non possa essere accolta, poichè compete alla responsabilità del personale medico-sanitario assicurare al paziente cure necessarie alla sua sopravvivenza sussistendo uno stato di necessità, senza che il consenso informato della persona in materia possa essere sostituito e surrogato dall' a. d. s.

editor: Zadnik Francesca