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La continuità transnazionale degli status acquisiti prevale sui principi di ordine pubblico interno. Tribunale per i Minorenni di Genova, 8 settembre 2017

Venerdì, 2 Marzo 2018
Giurisprudenza | Adozione | Merito
Tribunale per i Minorenni di Genova, sentenza 8 settembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A norma dell'art. 36, comma 4, L. 4 maggio 1983, n. 184, l'adozione internazionale pronunciata in favore di una persona singola (single) di cittadinanza italiana dalla competente autorità giurisdizionale di un Paese straniero ove questa ha risieduto e soggiornato continuativamente per almeno due anni non è in contrasto con i principi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale, e può quindi essere riconosciuta "ad ogni effetto" in Italia come adozione piena (c.d. adozione legittimante). L'art. 35, comma 3, L. n. 184/1983, nel prevedere che la trascrizione nei registri dello stato civile dell'adozione pronunciata all'estero non può essere disposta se contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato italiano il diritto di famiglia e dei minori, deve essere interpretato tenendosi conto del principio della continuità transnazionale degli status familiari e dell'assoluta preminenza dell'interesse del minore.

autore: Fossati Cesare