Il paramentro dell'autosufficienza economica è più attinente allo spirito della legge sul divorzio. Cass. sent del 26 gennaio 2018 n. 2042.
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In merito alla spettanza di un assegno divorzile, la Cassazione ritiene che il nuovo orientamento del maggio 2017 fornisca un parametro assai più rispettoso della ratio dell'art. 5, comma sesto, della legge 898 del 1970 quanto alla spettanza o meno dell'assegno divorzile, ovverosia quello dell'autosufficienza economica del richiedente l'esborso. E' molto più consono alla lettera e alla ratio nella norma, esclude dalla fase dell'an qualsiasi comparazione delle condizioni economiche dei coniugi e ogni riferimento al tenore di vita pregresso. Ciò non implica comunque che l'assegno non possa essere somministrato a favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. In caso di effettivo e concreto bisogno della parte più debole della coppia, spiega la Corte, "continuerà a operare la giurisprudenza pregressa",
non solo per ragioni di salute, ma anche di età, inidoneità a inserirsi
nel mercato del lavoro, mancanza di attività pregressa, di
specializzazione.
Vengono individuati come elementi essenziali determinanti all'erogazione del assegno alcuni specifici parametri indicatori di "autosufficienza economica": il possesso di
redditi di qualsiasi specie, cespiti patrimoniali mobiliari e
immobiliari (tenuto conto degli oneri imposti e del costo della vita nel
luogo di residenza), le capacità effettive di lavoro personale, la
stabile disponibilità di una casa di abitazione e altri elementi che
potranno rilevare nel caso di specie.
autore: Zadnik Francesca
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