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L'assegnazione della casa è diritto personale di godimento esercitabile nei limiti delle esigenze di tutela dei figli. Cass. 24 gennaio 2018 n. 1744

Martedì, 6 Febbraio 2018
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 marzo 2017 – 24 gennaio 2018, n. 1744 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Lungo contenzioso giudiziario originato dalla vendita di una casa in sede di giudizio di scioglimento della comunione tra i coniugi: il terzo acquirente conveniva in giudizio entrambi gli ex coniugi al fine di far dichiarare occupante senza titolo la moglie e di ottenere il riconoscimento di un'indennità di occupazione.
Quest'ultima si costituiva eccependo la propria legittimazione derivante da provvedimento di assegnazione in sede di separazione, risalente al 1992, trascritto nel 1996.
Il giudice del merito rigettava la domanda di rilascio, accertando l'esistenza di un diritto personale di godimento opponibile al terzo, in quanto trascritto, anche oltre il novennio, fino a revoca dell'assegnazione da parte del tribunale della separazione o del divorzio. Riconosceva tuttavia il diritto ad un'indennità di occupazione da determinarsi in separato giudizio.
Il giudice di appello confermò che il provvedimento di assegnazione costituisce un diritto personale di godimento che l'assegnatario può opporre ai terzi nei limiti in cui sussistono le esigenze di tutela dei figli conviventi.
Per la Cassazione il terzo è legittimato ad esperire giudizio di accertamento della permanenza delle eccezionali condizioni che giustificano l'assegnazione della casa, riconducibili esclusivamente alle esigenze di tutela dei figli non autosufficienti.

autore: Fossati Cesare