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Irrilevante la crisi economica per la determinazione dell'assegno di mantenimento, specie in un settore che non conosce crisi. Cass. 15 gennaio 2018 n. 769.

Venerdì, 19 Gennaio 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
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La Cassazione non ritiene credibili la situazione di disoccupazione di un uomo con specifica professionalità acquisita nel campo dell'idraulica nè le dichiarazioni dei redditi dallo stesso presentate.L'uomo presentando dette dichiarazioni presumibilmente tentava di sottrarsi all'obbligo di versare assegno all'ex moglie e contributo al mantenimento dei figli minori. Verosimilmente, infatti, lo stesso svolgeva attività di lavoro, forse in nero o disponeva di accantonamenti.
Infondato si palesa, pertanto il ricorso dell'uomo in Cassazione teso a contestare gli esborsi a suo carico: l'uomo riteneva che il giudice a quo abbia fondato la decisione su affermazioni frutto di scienza privata e su fatti non qualificabili come notori, ignorando le prove sulla sua situazione economica precaria e ritenendo non credibili le sue dichiarazioni fiscali. Ma i giudici di legittimità precisano che le dichiarazioni dei redditi abbiano una funzione tipicamente fiscale, sicché, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, come quello relativo all'attribuzione o quantificazione dell'assegno di mantenimento, queste non hanno valore vincolante per il giudice che, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il convincimento anche su altre risultanze probatorie.

autore: Zadnik Francesca