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Il diritto d'abitazione dell'assegnatario e affidatario della prole non viene meno per effetto della morte dell'ex coniuge divorziato. Cass. del 15 gennaio 2018 n. 772

Venerdì, 19 Gennaio 2018
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità
Cass. del 15 gennaio 2018 n. 772 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Cassazione precisa che, a seguito dell'intervenuto provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge, all'epoca separato, affidatario in esclusiva della prole, il terzo successivo acquirente è tenuto, negli stessi limiti di durata nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli. Letteralmente "il terzo successivo acquirente dell'immobile, già adibito a casa familiare prima della separazione, assegnato al coniuge affidatario della prole all'epoca minorenne, con provvedimento giudiziale, immediatamente trascritto nei pubblici registri, confermato in sede di sentenze di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può opporre, a sostegno della domanda di condanna al rilascio, il solo decesso dell'ex coniuge divorziato dante causa".

autore: Zadnik Francesca