Le spese straordinarie debbono essere caratterizzate da imprevedibilità ed eccezionalità. I ticket sanitari non posseggono tali caratteristiche. Cass. del 17 gennaio 2018 n. 1070.
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Accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al tribunale del territorio in diversa composizione,di un uomo che si era visto contestare il mancato pagamento di spese sostenute dalla propria ex moglie affidataria dei figli minorenni e che erano state catalogate come spese straordinarie, cioè dovute pro quota da entrambi i genitori. La suprema corte ritiene che nel caso di specie la corte del territorio non si sia soffermata adeguatamente sull'analisi delle caratteristiche che debbono essere detenute dalle spese c.d. "straordinarie" che devono essere cioè "imprevedibili ed eccezionali" per loro natura, a prescindere dalla loro entità. I ticket sanitari sostenuti dalla madre dei figli dell'uomo,in particolare, sembrano non possedere questa caratteristica, essendo spese assolutamente prevedibili e quantificabili.
editor: Zadnik Francesca
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