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La madre può essere sanzionata se pubblica sui social network dati personali del figlio contro la sua volontà. -Trib. Roma 23 dicembre 2017

Sabato, 13 Gennaio 2018
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Merito
Tribunale Roma 23 dicembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La questione in oggetto in realtà coinvolgeva diversi e complessi aspetti della vita del minore, il quale, quasi maggiorenne, aveva anche espresso il desiderio di allontanarsi dalla famiglia di origine per andare a studiare negli Stati Uniti, in quanto le vicende relative alle controversie legali fra i genitori lo stavano profondamente turbando. Viene disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l'immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio, abitudine che ella aveva e che non aveva cessato nonostante l'invito già disposto all'udienza del 31 maggio 2017 . Impone inoltre alla madre di rimuovere dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network. E al fine di assicurare l'osservanza degli obblighi di fare a carico dei genitori, viene prevista l'astreinte di cui all'art. 614-bis cpc. disponendo che in caso di mancata ottemperanza della madre all'obbligo di interrompere la diffusione di immagini, video, informazioni relative al figlio nei social network, ovvero di mancata ottemperanza all'obbligo di rimuove tali dati, la stessa dovrà corrispondere al ricorrente e al tutore l'importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere.

autore: Fossati Cesare