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La separazione può essere addebitata anche se non si sostanzia in adulterio. Cass. 19 settembre 2017 n. 21657

Cass. 19 settembre 2017 ord  n. 21657 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Valutabile in modo concreto l'addebitabilità della separazione ex art 151 cc anche senza evidenti prove di adulterio, qualora si valutino le modalità in cui si è consumata la condotta del coniuge, tenuto conto delle circostanze e del luogo in cui è avvenuta. Il principio di diritto in materia di  addebitabilità della seprazione infatti è stato delineato dalla Suprema Corte nel 2013 e sanciva che "La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge" Accolto il ricorso del marito e addebitata la separazione  donna, che pertanto perderà il diritto all'assegno di mantenimento di 800,00 € da partedell'uomo.

autore: Zadnik Francesca