Va rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari anche se il legame è meramente di fatto. Consiglio di Stato 31 ottobre 2017 n. 3153/2017
Una donna aveva impugnato il provvedimento di espulsione dallo stato italiano che il questore le aveva comminato, sulla base della effettiva inconsistenza del rapporto di lavoro che la stessa aveva formalmente intrapreso come assistente domiciliare presso l'abitazione del proprio convivente, e che rappresentava l'elemento formalmente necessario al mantenimento della sua permanenza nel territorio dello stato. Pur essendo però il rapporto lavorativo una sorta di "mera copertura" della relazione sentimentale fra i due, il Consiglio di stato ritiene che in questo caso vi siano comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, conferendo al rapporto di coppia, solo di fatto, valore di unione da tutelare, nell'ottica della tutela del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, del diritto alla vita privata e familiare sancito dall'art. 8 della Cedu e nel rispetto della recente disposizione legislativa vigente da meno di un biennio in Italia, la l. 76/2016. Secondo il Consiglio di Stato infatti "La
circostanza che l'attuale legislazione in materia di permessi di
soggiorno non sia stata ancora adeguata o comunque ben coordinata, sul
punto, alle riforme introdotte dalla l. n. 76 del 2016 sulle unioni
civili e di fatto, consentendo il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi familiari, di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs.
n. 286 del 1998, anche al convivente straniero di cittadino italiano,
purché ne ricorrano le condizioni, formali e sostanziali, ora previste
dalla stessa l. n. 76 del 2016 (e, in particolare, dall'art. 1, commi 36
e 37), non osta all'applicazione mediata, anche in via analogica, degli
istituti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione per le
unioni matrimoniali e, quindi, dello stesso art. 30, e ciò per la
forza, essa immediata, di principî costituzionali ed europei, la cui
cogenza prescinde dalla normativa sopravvenuta della medesima l. n. 76
del 2016 e dalle conseguenti disposizioni di attuazione e/o
coordinamento. "Vi è quindi una importante presa di posizione nei confronti della tutela delle unioni e dei legami che, anche se di mero fatto (la coppia infatti non aveva redatto contratto di convivenza ne si era unita in matrimonio), vanno assolutamente protette e garantite.
Una donna aveva impugnato il provvedimento di espulsione dallo stato italiano che il questore le aveva comminato, sulla base della effettiva inconsistenza del rapporto di lavoro che la stessa aveva formalmente intrapreso come assistente domiciliare presso l'abitazione del proprio convivente, e che rappresentava l'elemento formalmente necessario al mantenimento della sua permanenza nel territorio dello stato. Pur essendo però il rapporto lavorativo una sorta di "mera copertura" della relazione sentimentale fra i due, il Consiglio di stato ritiene che in questo caso vi siano comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, conferendo al rapporto di coppia, solo di fatto, valore di unione da tutelare, nell'ottica della tutela del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, del diritto alla vita privata e familiare sancito dall'art. 8 della Cedu e nel rispetto della recente disposizione legislativa vigente da meno di un biennio in Italia, la l. 76/2016. Secondo il Consiglio di Stato infatti "La circostanza che l'attuale legislazione in materia di permessi di soggiorno non sia stata ancora adeguata o comunque ben coordinata, sul punto, alle riforme introdotte dalla l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili e di fatto, consentendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 286 del 1998, anche al convivente straniero di cittadino italiano, purché ne ricorrano le condizioni, formali e sostanziali, ora previste dalla stessa l. n. 76 del 2016 (e, in particolare, dall'art. 1, commi 36 e 37), non osta all'applicazione mediata, anche in via analogica, degli istituti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione per le unioni matrimoniali e, quindi, dello stesso art. 30, e ciò per la forza, essa immediata, di principî costituzionali ed europei, la cui cogenza prescinde dalla normativa sopravvenuta della medesima l. n. 76 del 2016 e dalle conseguenti disposizioni di attuazione e/o coordinamento. "Vi è quindi una importante presa di posizione nei confronti della tutela delle unioni e dei legami che, anche se di mero fatto (la coppia infatti non aveva redatto contratto di convivenza ne si era unita in matrimonio), vanno assolutamente protette e garantite.
editor: Zadnik Francesca
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