Il sostegno alla carriera professionale del marito e la cura della famiglia e della casa giustificano l'assegno di divorzio. Tribunale di Roma, 2 ottobre 2017
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Il marito chiedeva, oltre al divorzio, la revoca dell'assegnazione della casa di sua esclusiva proprietà, dal momento che entrambi i figli, maggiorenni, si erano ormai trasferiti in altre città. Chiedeva inoltre il versamento diretto dell'assegno alla figlia.Il collegio ritiene che neppure l'asserita
scarsa frequenza dei periodi trascorsi a Roma dalla figlia universitaria a Milano, può dirsi tale da aver interrotto il legame con
la casa coniugale, ancora punto di
riferimento nella città e nel quartiere ove ella è cresciuta. Conferma pertanto l'assegnazione della casa.Viceversa la
mancanza di quotidiana convivenza fra madre e figlia giustifica il versamento
diretto nei confronti della figlia di gran parte della somma prevista
per il suo mantenimento.Quanto all'assegno divorzile: il Tribunale ritiene che la richiedente abbia dimostrato di non disporre
di mezzi adeguati e di non essere in grado di procurarseli per
ragioni oggettive, all'esito della valutazione comparativa della
complessiva condizione economica delle parti, dalla quale emerge un
rilevantissimo divario economico tra le stesse che in alcun modo
consente alla ex moglie, ove non colmato mediante l'assegno in
questione, di mantenere il medesimo elevato tenore di vita goduto
della famiglia durante la convivenza coniugale.Nella specie la donna risultava percepire entrate mensili per euro 1.800,00, giudicate tuttavia inadeguate a provvedere alle necessità sue e della casa di abitazione.Anche gli immobili dei quali risultava titolare non erano utilizzabili quale abitazione.Alla luce della constatazione che la donna, cinquantacinquenne, fondamentalmente
casalinga, aveva negli anni del matrimonio provveduto a coordinare la gestione della casa e ad
occuparsi della crescita dei figli, dedicandosi con successo alla
cura delle relazioni sociali del marito, così fortemente necessaria
in relazione alla professione da questi svolta ad elevatissimi livelli, si giustifica il riconoscimento del perdurante contributo economico al mantenimento.
autore: Fossati Cesare
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