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La revoca del consenso alla fecondazione eterologa e l'interesse del figlio. Cass. 18 dicembre 2017 n. 30294

Martedì, 26 Dicembre 2017
Giurisprudenza | Maternità surrogata | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 settembre – 18 dicembre 2017, n. 30294 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Un coppia di italiani stipulava in Spagna un contratto di fecondazione assistita eterologa, stante l'incapacità a generare del marito. 
La fattispecie, benché vietata dalla Legge n. 40/2004, è stata riconosciuta ammissibile in caso di sterilità assoluta ed irreversibile dalla Corte Costituzionale (sentenza 162/2014).
Il marito, che aveva prestato l'assenso allinseminazione, lo revocava quando il trattamento era già iniziato ma appena prima dell'impianto dell'ovulo.
L'art. 9 della legge 40/2004 impedisce l'azione di disconoscimento di paternità per il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti, in caso di inseminazione eterologa.
Ciò in quanto tale possibilità priverebbe il nato di una delle due figure genitoriali e del connesso rapporto affettivo ed assistenziale, stante l'impossibilità di accertare la reale paternità a fronte dell'impiego di seme di provenienza ignota.

autore: Fossati Cesare