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Titolo alla conservazione dell'assegno divorzile è rappresentato dall'ingiunzione di sfratto all'ex moglie. Cass. 30738 del 21 dicembre 2017

Giovedì, 21 Dicembre 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità | Merito
Cass. 30738 del 21 dicembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Soddisfatti i requisiti del piano oggettivo del diritto al percepimento dell'assegno divorzile, secondo la verifica a doppio binario della legittimazione a percepire emolumento indicata dalla nota sentenza del maggio scorso, che richiede la valutazione in primis dell'an debeatur e poi del quantum sulla base della condizione economica del soggetto richiedente. Secondo tali nuovi parametri, nel caso di specie, corretto è il mantenimento dell'assegno a favore della donna che era stata sfrattata e che viveva presso una anziana signora alla quale forniva assistenza in cambio della possibilità di vivere con essa. Mai tale condizione era stata celata nel processo e la correttezza della quantificazione della somma non poteva essere oggetto di valutazione da parte della Corte di legittimità.
La donna pertanto, le cui modeste condizioni economiche erano state ampliamente dimostrate nel giudizio di merito, anche dalla ingiunzione di sfratto che l'aveva costretta a lasciare la propria abitazione, conservava il titolo a percepire assegno divorzile, a nulla rilevando che nella quantificazione dello stesso non si sarebbe più dovuto avere considerazione per il paramentro del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.

autore: Zadnik Francesca