Permane addebito della separazione ad entrambi i coniugi con conseguente esclusione di assegno di mantenimento. Ricorso inammissibile. Cass. ord. del 21 dicembre 2017 n° 30746
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I giudici di legittimità ritengono inammissibile il ricorso da parte della moglie, volto all'ottenimento di assegno di mantenimento in seguito alla separazione. La donna impugnava la decisione della corte territoriale che aveva confermato che la separazione era da ritenersi con addebito per entrambi i coniugi, senza pertanto prevedere alcun assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione ritiene il ricorso meramente volto a contrapporre una valutazione di merito a quella determinata dalla Corte di Appello, senza incidere o provare a dimostrare il vizio di motivazione.
La censura della valutazione del giudice di merito è infatti possibile solo con la valutazione del presunto vizio di motivazione della decisione, che in questo caso non è dimostrato.
autore: Zadnik Francesca
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