inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Per lo stato di abbandono di minore bisogna considerare l'atteggiamento psicologico - Cass. 29 settembre 2017 n° 22933

Sabato, 16 Dicembre 2017
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. Civ. sez. I n° 22933 del 29 settembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La vicenda trae origini da un procedimento di dichiarazione di adottabilità di una minore al quale il padre, affetto da problemi psichiatrici e collocato in un contesto alquanto disagiato, si era opposto in vari gradi di giudizio. L'istruttoria era stata complessa e la quaestione era già giunta davanti alla suprema Corte la quale aveva poi rinviato nuovamente alla Corte d'Appello che si pronunciava con la sentenza oggetto del presente ricorso.
Di fronte alle inadeguatezze risultanti dall'istruttoria, la Corte di cassazione evidenzia come come le stesse non siano state correttamente interpretate in motivazione, atteso che, perchè si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, devono risultare, all'esito dirigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto
psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psicofisica. La sentenza impugnata viene dunque cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo.

autore: Fossati Cesare