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Anche i nipoti hanno diritto al risercimento del danno per perdita del nonno - Cass. 7 dicembre 2017 n° 29332

Sabato, 16 Dicembre 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass Civ. III sez. 7 dicembre 2017 n° 29332 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La moglie la figlia ed i nipoti di una persona deceduta a seguito di un sinsitro stradale domandavano il risarcimento del danno patrimoniale e non a seguito della perdita del congiunto. In primo e in secondo grado il risarcimento veniva accordato alla sola nipote convivente con il defunto mentre venivano esclusi gli altri nipoti. Veniva proposto ricorso per Cassazione sostanendo che il rapporto tra nonno e nipote debba essere riconosciuto come "legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare", a prescindere dal rapporto di convivenza.
Il motivo viene ritenuto fondato in conformità al principio secondo cui, "in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno. Non pare condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per talicongiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto"

autore: Fossati Cesare